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Tipologie di tirocinio

 

Con l’entrata in vigore della nuova legge n.7 (il 16 settembre 2013), in Emilia-Romagna sono previste 3 tipologie di tirocinio:

Tirocinio formativo e di orientamento
  • Obiettivi
    Agevolare le scelte professionali dei giovani e accompagnarli nella transizione fra percorso formativo (scuola, formazione professionale, università) e lavoro, attraverso un’esperienza di formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.
  • Destinatari
    Giovani che hanno conseguito un titolo studio al massimo da 1 anno.
  • Durata
    6 mesi al massimo, comprese eventuali proroghe.
Tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro
  • Obiettivi
    Favorire l’inserimento e il reinserimento delle persone nel mercato del lavoro.
  • Destinatari
    Inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità e lavoratori in cassa integrazione (questi ultimi sulla base di specifici accordi).
  • Durata
    1 anno al massimo, comprese eventuali proroghe.
Tirocinio di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore delle persone svantaggiate e con disabilità.
  • Obiettivi
    Agevolare le scelte professionali e favorire l’inserimento e il reinserimento delle persone in difficoltà nel mondo del lavoro, nonché l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.
  • Destinatari
    Soggetti con disabilità, persone svantaggiate (le categorie indicate nella legge 381/1991, all’art. 4) e richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale.
  • Durata
    1 anno al massimo, comprese eventuali proroghe, 2 anni nel caso di soggetti con disabilità.
    Per favorire l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio, la Giunta regionale ha definito deroghe per la durata e l’indennità dei tirocini a loro rivolti con la Delibera di GR n. 1472 del 21/10/2013, modificata e integrata dalla Delibera di GR n. 2024 del 23/12/2013.
Normativa di Riferimento

Il progetto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Esso a livello nazionale è dettagliatamente normato dal D.M. n.142 del 25/3/98 come modificato dalla Legge 92 del 28/06/2012 Art. 1 Comma 34. La Regione Emilia-Romagna ha successivamente approvato, il 19 luglio 2013, una nuova legge regionale, la n. 7, che modifica la propria legge n. 17 del 2005 nella parte riguardante i tirocini. La legge 7, entrata in vigore il 16 settembre 2013, nel confermare l’impianto strategico della legge 17, attua le “Linee guida in materia di tirocini” adottate da Governo, Regioni e Province autonome con l’accordo del 24 gennaio 2013, come previsto dalla legge 92 del 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
Il tirocinante è coperto da posizione assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e da polizza R.C.T.

 Chi può ospitare un tirocinante?

Possono essere sede di tirocinio formativo le imprese e gli enti pubblici e privati, indipendentemente dalla dimensione e dal settore di appartenenza.
Il numero massimo dei tirocinanti ospitabili è fissato dalla legge, ed è proporzionale al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, secondo il seguente schema:

  • Fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato = num. max 1 tirocinante.
  • Da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato = num. max 2 tirocinanti.
  • Oltre 19 dipendenti a tempo indeterminato = num. max di tirocinanti non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato.