Quesiti Generali
- Quali tirocini rientrano nella nuova normativa regionale?
Le tipologie di tirocinio disciplinate dalla Regione sono:
- tirocini formativi e di orientamento;
- tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro;
- tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Non rientrano invece: i tirocini curriculari; i periodi di pratica professionale; i tirocini transnazionali; i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso; i tirocini estivi.
- È possibile prorogare il tirocinio?
Si, un tirocinio può essere prorogato ma la durata totale prevista non deve essere superiore alla durata massima prevista per la tipologia.
- E’ previsto l’obbligo della comunicazione del periodo di tirocinio?
La Comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio da inviare alla Regione Emilia-Romagna è un obbligo dell’azienda ospitante, mentre l’invio di convenzione e progetto è obbligo del soggetto promotore.
- Quali sono i termini per l’invio della convenzione e del progetto formativo?
Sono gli stessi termini previsti per la comunicazione obbligatoria (art. 9 bis del Decreto legge n. 510/ 1996) e l’omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo comporta una sanzione amministrativa a carico del soggetto promotore.
- Come deve essere trattata in SARE la sospensione del tirocinio ex art. 25, comma 3 della legge regionale n. 17/2005?
Poiché il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie non prevede la fattispecie della sospensione, questa andrà comunicata come proroga.
Indennità
- L’indennità di partecipazione si applica a tutti i tirocini prescindendo dalle ore previste settimanalmente in azienda?
Poiché l’indennità non si configura come corrispettivo di una prestazione lavorativa, l’ammontare non può essere correlato al numero di ore di presenza in azienda da parte del tirocinante. L’unica eccezione è costituita dalle deroghe approvate con DGR n.1472 “Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all’art. 25, c. 1 lett. C)” per i tirocini il cui progetto formativo prevede un numero di ore fino a 20 settimanali.
- Quali sono le spese rimborsabili al tirocinante percettore di una forma di sostegno al reddito, indicate all’art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005?
Si intendono per spese rimborsabili il trasporto pubblico e i pasti.
- Si può riproporzionare l’indennità del tirocinante?
Sì, l’indennità deve essere commisurata all’effettiva partecipazione al tirocinio e il calcolo si basa sui 30 giorni.
Tirocinanti
- Il tirocinio deve necessariamente essere pertinente al titolo di studio del tirocinante?
No
- Un laureato da oltre 12 mesi può svolgere un tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro?
Sì, un laureato da oltre 12 mesi può svolgere un tirocinio di inserimento/reinserimento a condizione che rientri in una delle categorie a favore delle quali è attivabile tale tipologia di tirocinio.
- Quali sono i titoli di studio di riferimento per il tirocinio formativo e di orientamento?
Sono tutti quelli riconosciuti a livello nazionale, compresi i Master, e regionale (qualifiche della Formazione Professionale e dell’IeFP).
Soggetti promotori
- Esiste una procedura per i Comuni affinché questi si configurino come soggetti promotori ai sensi della lett. f) dell’art. 26, comma 1 della legge regionale n.17/2005?
No, i Comuni sono già soggetti promotori di tirocini ai sensi della legge regionale 17/2005 e della DGR n. 1471/2013.
- I soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro all’attività di intermediazione all’art. 2 del decreto legislativo n. 276/03 devono accreditarsi presso la Regione Emilia-Romagna per potersi configurare come Soggetti promotori?
No, non è necessario accreditamento.
Soggetti ospitanti
- Quali datori di lavoro possono ospitare tirocinanti?
Datori di lavoro anche con soci o collaboratori familiari occupati in via continuativa.
- I datori di lavoro senza dipendenti a tempo indeterminato ma con soci o collaboratori familiari occupati in via continuativa, possono ospitare tirocinanti?
Sì possono ospitare un solo tirocinante.
- I datori di lavoro senza dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti?
Nelle unità produttive prive di dipendenti a tempo indeterminato è possibile ospitare un tirocinante, se il progetto formativo è coerente e strettamente connesso alla attività svolta dal datore ospitante. La previsione non opera per i datori che svolgono professioni intellettuali per accedere al cui esame di abilitazione viene richiesto dai rispettivi ordinamenti professionali lo svolgimento di periodi di praticantato.
- L’ art. 26 bis comma 3 lett. d della legge regionale n. 17/2005 vieta di attivare tirocini nei confronti di aziende che usufruiscano di CIG, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio. Il contratto di solidarietà si può equiparare all’intervento di CIG?
Sì, si può equiparare, quindi non si possono attivare tirocini con lavoratori in contratto di solidarietà.
- Un’azienda che ha diverse unità produttive distribuite sull’intero territorio nazionale e che ha proceduto con licenziamenti collettivi in unità locali che non operano nella regione Emilia-Romagna, può attivare tirocini nei limiti previsti dalla legge regionale?
Sì, il riferimento è costituito dalle unità locali situate nel territorio regionale.
- In che modo può il datore di lavoro derogare al divieto di ospitare tirocinanti nel caso in cui abbia effettuato licenziamenti (ad eccezione di quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo) nei 12 mesi precedenti ( legge regionale n. 17/2005 art. 26 bis comma 3 lett. C) )?
E’ possibile stipulare un accordo sindacale in cui si faccia esplicito riferimento al/ai licenziamento/i avvenuto/i. Nell’accordo le parti devono concordare sull’opportunità di ospitare tirocini in deroga alla previsione dell’art. 26 bis comma 3 lett. C). L’accordo deve essere siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Nel caso di datori di lavoro con sedi in più province dell’Emilia-Romagna l’accordo deve essere siglato con le rappresentanze sindacali a livello regionale.
- Qual è la normativa applicabile nel caso di un tirocinio ospitato presso un’azienda la cui sede operativa è situata in Emilia-Romagna, ma la sede legale fuori regione?
La legge regionale n.17 del 2005, all’art. 24 comma 7, in attuazione delle ”Linee guida in materia di tirocini” (approvate il 24/01/2013), stabilisce che la stessa legge si applica “per i tirocini realizzati nel territorio regionale…., anche in caso di soggetto ospitante multi localizzato, comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali.” Il decreto legge n. 76/2013 convertito in legge n. 99/2013 stabilisce però che “per i tirocini formativi e di orientamento, di cui alle linee guida di cui all’accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in piu’ regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove e’ ubicata la sede legale”.
- Nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato, vanno calcolati anche gli apprendisti, oppure vanno esclusi con riferimento alla specifica disposizione del T.U. Apprendistato decreto legislativo n.167/2011 (art. 7 comma 3)?
Gli apprendisti sono esclusi, in quanto, benché si tratti di contratto a tempo indeterminato, le caratteristiche legate alla finalità formativa (in particolare la necessità di un tutore aziendale) escludono che tali lavoratori possano concorrere al calcolo del numero di tirocinanti che un datore di lavoro può ospitare.